Magistrati, errori scusabili

Pubblicato il 31 luglio 2007

La riforma dell’ordinamento giudiziario (legge 111/07), approvata da soli due giorni, è stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 175 di ieri. La riforma introduce la valutazione quadriennale dei magistrati che terrà conto delle condanne subite ma non degli eventuali danni che il magistrato ha causato per “colpa lieve”. Infatti la legge prevede che chiunque possa agire contro lo Stato per i danni giudiziari posti in essere da un magistrato per “dolo o colpa grave”, quindi sono specificati con rigore tutti i casi che rientrano nella colpa grave: grave violazione di legge provocata da negligenza, affermazione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, oppure, al contrario, la negazione di un fatto acclarato, l’emissione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione. A tal proposito, si ricorda che già , nella sentenza del 13 giugno 2006 per la causa C-173/03, ammoniva che “limitare la sussistenza della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, è contrario al diritto comunitario”.  

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