Maggiore vigilanza per la sicurezza degli apprendisti

Pubblicato il 28 gennaio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 536 del 10 gennaio 2013, sottolinea come il datore di lavoro sia sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

“Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso”.

Viene respinto così il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato in appello per l'infortunio occorso ad un apprendista, con la condanna al pagamento a favore dell'Inail della somma pari al costo dell'infortunio indennizzato dall'Istituto.

I giudici sottolineano come il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro si profila in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, soprattutto in presenza di apprendisti, nei cui confronti devono essere effettuati formazione e addestramento, nonché vigilanza delle loro prestazioni lavorative, direttamente dal datore di lavoro o con l'ausilio di collaboratori. affinché vengano eseguite in conformità delle istruzioni impartite.
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