Assonime interviene a commento della risoluzione n. 109/2005, con la quale le Entrate hanno chiarito che l'esonero dall'applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti da una società "figlia" residente in Italia alla propria società "madre" residente in un altro Stato dell'Unione europea, può applicarsi solo se al momento dell'erogazione dei dividendi è stato soddisfatto il requisito dell'interrotto possesso della partecipazione "per almeno un anno". Assonime sostiene che non va escluso che i contribuenti, affidandosi alla riforma Ires ed a tale interpretazione agenziale, non abbiano operato le ritenute sui dividendi erogati alla loro società "madre" comunitaria sulla base del solo impegno di essa a mantenere le partecipazioni nella società "figlia" per il periodo minimo di un anno. Un simile comportamento andrebbe escluso da sanzioni ed interessi, ex articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.
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