L'una tantum per servizi fuori sede è indennità di trasferta

Pubblicato il 27 febbraio 2009

Somme e valori percepiti, a qualunque titolo (anche di erogazioni liberali), dal lavoratore durante il periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro (criterio di “omnicomprensività”) rappresentano reddito di lavoro dipendente ex articolo 51, comma 1, del TUIR. L’articolo, ai commi che seguono, prevede tuttavia deroghe, in particolare (comma 5) rispetto alle indennità e ai rimborsi percepiti dal dipendente a copertura di spese che egli abbia sostenuto per effettuare trasferte fuori dal territorio del Comune, che “concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (euro 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (euro 77,47) per le trasferte all’estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.

Ora, l’accordo contrattuale oggetto dell’interpello in risoluzione n. 53/E/2009 del 25 febbraio, ricollega espressamente l’erogazione delle somme componenti l’indennità corrisposta ai dipendenti - denominata “una tantum per servizi fuori sede” – all’assolvimento di incarichi istituzionali al di fuori della sede di servizio, ritenendo che le dette somme possano ben essere ricomprese tra le indennità di trasferta, in quanto remunerative dell’attività prestata in una località che dista significativamente dalla sede di lavoro.

Il compenso dovrà essere pertanto assoggettato alla disciplina delle indennità di trasferta.

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