La Corte di Cassazione stabilisce, con sentenza 1236 del 2006, che le norme sul procedimento amministrativo si applicano anche all'accertamento tributario. Pertanto, l'ufficio al quale è affidata la fase finale del procedimento frazionato non è tenuto a ripercorrere le fasi istruttorie già svolte precedentemente da altri organi. L'Ufficio fiscale, tuttavia, deve provvedere a fornire il proprio atto di "adeguata motivazione".
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