Come precisa l’articolo 6, comma 2, del Tuir, i proventi e le indennità conseguiti in sostituzione di redditi, a titolo di risarcimento danni, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Art. 6 TUIR - Classificazione dei redditi
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2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
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Questo articolo del Tuir assume, in sede di transazione tra una società e i propri dipendenti, un rilievo particolare. Stabilendo che i risarcimenti non sono attratti a tassazione se erogati a titolo di danno emergente, afferma infatti il principio generale della non imponibilità fiscale delle somme che costituiscono mere reintegrazioni patrimoniali, in quanto non rappresentative di un flusso di “novella ricchezza”, cioè di un reddito. Al contrario, “fanno” reddito, e sono quindi tassabili, tutte quelle somme che, benché dovute a titolo risarcitorio, hanno la funzione di ristorare un danno derivante dalla perdita di redditi.
Lo scopo del dettato normativo è, in definitiva: includere nella base imponibile somme e proventi percepiti in sostituzione di un mancato guadagno derivante dall’accadimento dell’evento dannoso e pertanto riconducibili nella categoria civilistica del lucro cessante; escludere somme e proventi a titolo di reintegrazione di spese sostenute e quindi riconducibili nella categoria del danno emergente (pregiudizio subito dal patrimonio del soggetto leso).
In concreto, non è mai reddito il risarcimento del danno emergente, lo è sempre il risarcimento del lucro cessante.
La distinzione tra la tassabilità o meno degli indennizzi risarcitori è, quindi, fondata sull'effettiva consistenza del pregiudizio economico che il risarcimento tende a riparare, indipendentemente dal tipo di danno risarcito (patrimoniale o non patrimoniale) e dalla qualificazione che esso riceve in sede civilistica. Infatti, la giurisprudenza ha individuato varie tipologie di danno risarcibile: tra le altre, il danno biologico, il danno alla vita di relazione, il danno esistenziale. Ma tale qualificazione rileva esclusivamente per accertare l'an della risarcibilità di un danno, non già anche il quantum. In sede di quantificazione del danno, la giurisprudenza ricorre comunque alle categorie del danno emergente e del lucro cessante, le uniche rilevanti dal punto di vista fiscale.
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