La conclusione cui giunge di Cassazione nella sentenza 11819/06 è che il terreno debba giuridicamente intendersi lottizzato all’atto di emissione, ad opera dell’autorità competente, della necessaria autorizzazione. Non è neppure indispensabile il verificarsi della condizione sospensiva, cui l’autorizzazione stessa è subordinata, ovvero la stipula di una convenzione con il Comune. Pertanto l’eventuale plusvalenza realizzata è soggetta a prelievo del Fisco.
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