L’operazione sospetta blocca il conto corrente

Pubblicato il 26 aprile 2011 Con l’ordinanza n. 635/2011, il Tribunale di Prato ha ritenuto legittimo il rifiuto di una banca di ottemperare alla richiesta di rimborso da parte del liquidatore di una società cancellata dal registro imprese delle somme presenti nel conto corrente della stessa.

Nel caso di specie, si trattava di un’operazione di liquidazione che presentava anomalie e poca trasparenza da parte del liquidatore. In particolare, nel bilancio di liquidazione della società mancava l’esposizione della consistente somma di denaro depositata sul conto corrente bancario societario. Di più, il liquidatore richiedeva alla banca la restituzione delle somme depositate in c/c con il trasferimento su un proprio conto privato presso un istituto di credito turco.

Nella situazione prospettata è lecito in nome degli obblighi antiriciclaggio - "obbligo di astensione" - che la banca blocchi il conto corrente della società per sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
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