L'operatore “prova” la colpa del cliente

Pubblicato il 02 marzo 2009

Con sentenza n. 9298 del 2008, il Giudice di pace di Bologna ha spiegato che, in materia di inadempimento agli obblighi contrattuali correlati all'acquisto di un pacchetto turistico “all inclusive”, l'eventuale concorso del fatto colposo dell'acquirente idoneo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., a ridurre l'entità del risarcimento per i danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria che deve essere provata da chi intenda avvalersi della relativa eccezione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy