L’omessa dichiarazione Iva non preclude la detrazione

Pubblicato il 25 giugno 2008 Nella sentenza n. 31/22/2008, la Ctr Lazio ha stabilito, annullando un accertamento delle Entrate, che anche in assenza della presentazione della dichiarazione annuale, ossia nel caso non siano regolarmente annotate le fatture di acquisto sul registro, l’Iva assolta sugli acquisti che scaturisce dalle liquidazioni periodiche può essere portata in detrazione. La decisione muove dall’interpretazione della Corte di Giustizia europea fornita con l’articolo 18, comma 1, lettera a) della Direttiva 388/77 (Sesta). Dall’esame dei fatti risultava, nel caso di specie, che l’accertato pur avendo omesso la dichiarazione aveva comunque compensato gli acquisti in sede di liquidazione periodica e che la Guardia di finanza aveva verificato la perfetta rispondenza tra i dati contabili inseriti sul supporto informatico e l’esame cartolare delle fatture. Per i giudici sanzionare una violazione formale con la negazione del diritto alla detrazione sarebbe stato ingiusto ed iniquo. Pertanto, nel dare prevalenza al diritto sostanziale, al contribuente è stata attribuita la sola sanzione per la violazione formale.
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