Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 9 del 7 gennaio 2009, ha statuito che, qualora in un bando di gara sia previsto che le offerte abbiano una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, e gli offerenti non dichiarino, decorso questo termine, che la loro offerta deve intendersi ritirata, le offerte stesse sono valide e non devono essere escluse. Così, il Consiglio ha rigettato il ricorso presentato da un'impresa secondo cui, decorso il termine dei 180 giorni, le offerte dovevano ritenersi automaticamente invalide e non impegnative per gli offerenti e la stazione appaltante le doveva escludere. Per i giudici di Palazzo Spada, tuttavia, dagli atti di gara emergeva chiaramente che la volontà della stazione appaltante fosse quella di mantenere ferma l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara e non quella di limitare nel tempo l'efficacia dell'offerta. Nel caso esaminato, quindi, una volta scaduto il termine di validità dei 180 giorni, la stazione appaltante non poteva autonomamente ritener caducate le offerte, mancando una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati.
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