Conclusa anche l’ultima giornata utile - 15 dicembre 2009 - per le operazioni di emersione, si è già chiesto, e l’Economia sta già valutando, lo scudo quater.
Per quanti hanno aderito, il denaro rimpatriato è confluito in un conto segregato, presso un concittadino intermediario. I titoli ivi depositati, se ceduti possono produrre redditi. L’anonimato del conto è garantito purché non vi siano altre somme a titolo diverso. L’uscita dalla custodia degli altri beni rimpatriati – opere d’arte, oggetti preziosi e gioielli – ad esempio per portarli a casa, fa perdere l’anonimato. Il contribuente “sanato” dalla regolarizzazione della posizione estera deve indicare nel quadro RW del modello Unico 2010 le attività finanziarie e i beni oggetto della sanatoria (e qualsiasi trasferimento estero o bene posseduto all’estero). Otterrà, in relazione ad essi, la protezione dagli accertamenti fiscali per gli anni dal 2004 al 2008 e la tutela penale per i reati fiscali e il falso in bilancio.
Per chi abbia solo avviato l’operazione, l’emersione può completarsi entro il 31 dicembre 2010 se è esistita una causa ostativa – ritardi dell’istituto bancario estero nel far partire il bonifico del denaro, la necessaria attesa per la liquidazione dei titoli o per la trasmissione della documentazione ad opera della banca estera - capace di impedire la chiusura entro il 15 dicembre. L’imposta straordinaria dev’esser stata versata e dev’esser stata presentata la dichiarazione riservata provvisoria. Al 31.12.2010 dovranno essersi pure concluse le operazioni di rimpatrio giuridico (percorribile anche per gli immobili attraverso cartolarizzazione o affidamento in gestione a una fiduciaria), restando materialmente all’estero i titoli e gli oggetti preziosi, affidati in gestione. La legge sullo scudo fiscale prevede invero due occasioni di regolarizzazione: quella che comporta il rientro materiale dei capitali e quella per la quale è sufficiente il loro rientro legale, che consiste nel dichiararli per il Fisco italiano e intestarli a una persona fisica residente in Italia, soggetta alle imposte in Italia, o a un’entità dotata di personalità giuridica propria, che abbia il domicilio nel nostro Paese e sia quindi soggetta al sistema tributario italiano. La dichiarazione riservata provvisoria cede alla definitiva quando la causa ostativa viene meno. Se l’importo indicato è inferiore alla somma su cui s’è pagata la straordinaria al 5%, il corrisposto in più verrà rimborsato. Il contribuente che ha avviato l’operazione può, se il Fisco intraprende nei suoi riguardi un accertamento fiscale, opporre lo scudo.
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