Locazione con clausola risolutiva espressa

Pubblicato il 03 settembre 2013 La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con la sentenza n. 19602 del 27 agosto 2013, ha confermato la decisione con cui gli organi giudicanti nel merito avevano dichiarato risolto di diritto un contratto di locazione ad uso commerciale in forza di una clausola risolutiva espressa in esso contenuta e ai sensi della quale il mancato puntuale pagamento dell'affitto, anche di un solo canone, o delle spese accessorie, in tutto od in parte e per qualunque causa, avrebbe costituito il conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex articolo 1455 del Codice civile a danno e spese del conduttore stesso.

A fronte delle doglianze avanzate dalla società conduttrice, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, nella specie, la clausola fosse chiara e non bisognosa di esegesi ai sensi dell'articolo 1376 del Codice civile, come per contro asserito.

Con riferimento, poi, ai rilievi formulati dalla ricorrente circa il profilo della colpa, la Suprema corte, dopo aver rammentato che “la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'articolo 1218 cc, l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa”, ha altresì sottolineato che tale accertamento “deve essere condotto con riferimento al momento dell'inadempimento e non con riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo verificarsi”; per la Cassazione, erano da considerarsi, pertanto, irrilevanti, ai fini dell'accertamento della colpa, le prove testimoniali formulate in primo grado dalla parte conduttrice, posto che le stesse riguardavano comportamenti delle parti successivi all'inadempimento.
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