L'obbligo di comunicazione dei dati del trasgressore va sempre assolto
Pubblicato il 25 agosto 2010
Due le recenti sentenze di Cassazione che, in materia di violazioni del Codice della strada, hanno riguardato l'obbligo da parte del proprietario del veicolo di comunicare i dati dell'effettivo trasgressore.
Con la prima decisione, la n. 16674 del 16 luglio 2010, i giudici di legittimità hanno spiegato che, a prescindere dall'eventuale impugnazione della multa, l'automobilista deve comunque adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di chi fosse alla guida al momento dell'infrazione. In caso contrario, l'omessa comunicazione agli organi di polizia, rappresentando una violazione autonoma rispetto all'illecito presupposto, viene comunque sanzionata, e ciò anche qualora venisse dichiarata la nullità della multa; il comportamento negligente dell'automobilista, infatti, costituirebbe, di per sè, un'elusione dell'obbligo di collaborazione cui è tenuto l'intestatario del veicolo.
La seconda pronuncia – n. 18670 del 13 agosto 2010 – individua nel giudice del luogo dove ha sede l'organo che ha operato in strada il primo accertamento l'organo competente a ricevere l'impugnazione del verbale elevato per mancata comunicazione dei dati del conducente. Ed infatti - spiegano i giudici di legittimità - l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa.