Lo studio è responsabile per attività non riservate

Pubblicato il 18 novembre 2008
La Cassazione civile, con sentenza 25735 del 24 ottobre 2008, ha accolto le istanze avanzate da un contribuente che si era rivolto ad uno studio professionale non correttamente costituito. I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che, mentre la redazione di un ricorso tributario deve ritenersi attività protetta e riservata solo a soggetti abilitati, gli atti successivi, come la consegna e il deposito del ricorso, sono attività libere ed esplicabili da chiunque. In ogni caso, anche uno studio professionale non costituito secondo i requisiti della legge 1815/1939, è, comunque, responsabile per le attività non protette affidategli. Secondo la Corte, infatti, per il principio dell'apparenza del diritto, deve essere tutelato l'affidamento incolpevole del cliente che abbia ritenuto lo studio associato - nella cui ragione sociale era presente il titolo professionale di ragioniere - come autorizzato ad espletare l'incarico affidatogli.
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