Lo sfratto è valido anche senza la notifica postale

Pubblicato il 13 ottobre 2008
Il Tribunale di Modena, con una decisione del 1° luglio scorso, è intervenuta in merito al un procedimento per convalida di sfratto, precisando che il nuovo adempimento, introdotto dal Dl 248/2007 all'art. 7 della legge 890/82, in base al quale, quando l'atto non venga consegnato di persona al destinatario, l'agente postale dà notizia a quest'ultimo della notifica a mezzo di raccomandata, non debba essere sommato all'art. 660 c.p.c., che impone all'ufficiale giudiziario, ove si avvalga del servizio postale, di spedire all'intimato una raccomandata che dia conto dell'avvenuta notificazione, in quanto riveste un contenuto del tutto analogo a questo. Nel caso esaminato, è stato ritenuto sufficiente l'adempimento dell'avviso inviato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 660 c.p.c. in quanto, a detta del Tribunale, una diversa argomentazione avrebbe comportato un detrimento del principio della ragionevole durata del processo.
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