La sentenza della Cassazione n. 21644, dell'8 novembre 2005, afferma che l'adozione dello schema legale della compravendita non esclude il carattere gratuito del contratto, poiché alla natura apparente non corrisponde necessariamente quella effettiva. E', pertanto, inefficace, a norma dell'articolo 64 della legge Fallimentare, il contratto apparentemente oneroso (simulato), ma che in realtà è gratuito (dissimulato).
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