L’Iva salva le attività “equivalenti”

Pubblicato il 28 aprile 2006

di Giustizia Ue, definendo le cause riunite C-443/04 e 444/04 con la sentenza depositata il 27 aprile 2006, afferma che la professione di psicoterapeuta non può essere esclusa dalla definizione delle professioni sanitarie se i trattamenti psicoterapeutici, esentati dall’Iva, vengono effettuati da psichiatri, psicologi o appartenenti a qualsiasi altra professione. Ciò a condizione che le stesse prestazioni siano considerate di qualità equivalenti. In altre parole, l’esenzione va garantita per tutte le prestazioni sanitarie di pari qualità. Inoltre, non è conforme al diritto comunitario una normativa nazionale che non consenta l’esenzione per alcune attività sanitarie specifiche (esempio fisioterapisti che effettuano trattamenti attinenti alla diagnosi dei campi di disturbo), se queste possono essere equivalenti a quelle effettuate da altri medici.

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