L’Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee è contrario ai rimborsi Iva ai non residenti: l’Iva addebitata in fattura per errore è indetraibile e non fa scattare il rimborso ai non residenti, diritto che spetta esclusivamente ai fornitori abituali. Nel caso in cui é stata emessa una fattura con Iva non dovuta o dovuta per importi inferiori, colui il quale ha emesso la fattura versa l’imposta all’Erario e colui il quale la riceve la recupera. In sede di controllo fiscale, questa detrazione viene considerata indebita, con la conseguenza che nell’assoluta inesistenza di danno erariale, il destinatario della fattura viene accertato al pari di un comune evasore, poiché se la detrazione non spetta il tributo a saldo della dichiarazione di questo soggetto è stato indebitamente ridotto. La questione si ripropone nei rimborsi ai non residenti (ottava e tredicesima direttiva Ue, articolo 38-ter della Legge Iva): il fornitore italiano addebita l’Iva, che non viene rimborsata, in quanto non avrebbe dovuto essere indicata in fattura.
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