Liti senza autocertificazioni

Pubblicato il 28 marzo 2007

Con la sentenza n. 703 del 15 gennaio 2007, la Corte di Cassazione esclude che nel processo tributario possano essere acquisite dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o autocertificazioni, perché si tratta di documenti che possono avere rilevanza soltanto in sede amministrativa e non in quella contenziosa. Nel processo tributario infatti, in base alla disposizione contenuta nell’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992, la prova testimoniale e il giuramento sono esclusi. Viceversa, secondo la Cassazione, le dichiarazioni di terzi non sono prove testimoniali ma informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative che possono essere utilizzate nel processo. L’autore sottolinea che anche le dichiarazioni prodotte dal contribuente dovrebbero avere lo stesso valore probatorio per dare concreta attuazione ai principi del giusto processo, in base all’articolo 111 della Costituzione, e per garantire l’effettività del diritto di difesa. Inoltre, secondo l’autore, non appare giustificabile l’esclusione della prova testimoniale perché in materia tributaria viene fatto un largo uso delle presunzioni, che assumono un rilievo primario già sul piano della disciplina sostanziale dei singoli tributi. Questo contrasta con il divieto per la prova per testi e può ledere il diritto di difesa del contribuente.

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