La sentenza n. 82/1/06 della Ctr Puglia chiarisce sotto un profilo nuovo la portata delle disposizioni in materia di definizione del contenzioso pendente, precisandone i limiti e l’autonomia rispetto alle regole sostanziali del rapporto impositivo. Il principio formulato dai giudici è che l’Ufficio non può negare il rimborso dell’Iva a credito, derivante dall’eccedenza d’imposta sugli acquisti rispetto alle vendite, sulla base di un’errata interpretazione delle disposizioni in materia di definizione delle liti pendenti. In altri termini, se è vero che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate (art. 16, comma . 289/2002), sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa, è altrettanto vero che questa disposizione si riferisce esclusivamente alle somme versate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, non potendosi considerare “versamento” il credito d’imposta vantato dal contribuente per effetto del meccanismo di detrazione dell’Iva.
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