L’ultimo giorno utile alla definizione delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate sta per arrivare. Scade il 31 maggio 2019 la possibilità di aderire, con la presentazione della domanda ed il pagamento dell’intero importo agevolato (o della prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 1000 euro).
Sono quelle aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte il 24 ottobre 2018. Alla data di presentazione della domanda il processo non deve essere stato concluso con una pronuncia definitiva.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con il Provvedimento del 18 febbraio 2019 e con le circolari n. 6 del 1° aprile 2019 e n. 10 del 15 maggio 2019. I codici del pagamento sono istituiti con la risoluzione n. 29/E/2019.
Entro il 31 maggio 2019:
Se non vi sono importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda e nel modello va indicato zero.
Il pagamento a rate è ammesso nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.
Il 31 maggio è l’ultimo giorno anche per presentare una nuova domanda in sostituzione di una già presentata.
Il modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), direttamente presso l’Ufficio di competenza, attraverso un intermediario per l’invio delle dichiarazioni ovvero dal contribuente interessato fruendo del servizio telematico Fisconline.
Non è ammesso l’invio tramite Pec.
All’importo lordo vanno tolte le somme versate in pendenza di giudizio a qualsiasi titolo, ma non quanto spetta all’agente della riscossione.
Sul punto si evidenzia che, nella maggior parte dei casi, le somme dovute in pendenza di giudizio sono gestite da Agenzia Entrate Riscossione. Questa può emettere un estratto ma può capitare che, a seguito di un giudizio favorevole al contribuente e annullamento della pretesa, i ruoli azzerati non riportano più le somme versate. In tal caso si dovranno riprendere le ricevute dei pagamenti effettuati, escludendo la parte di quanto versato all’agente della riscossione.
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