La definibilità degli avvisi di liquidazione, attraverso la sanatoria della legge 289/2002, è stata oggetto in passato di alcuni dubbi interpretativi. Lagenzia delle Entrate aveva affermato che le liti riguardanti gli avvisi di liquidazione non risultavano definibili, perchè finalizzati esclusivamente alla semplice liquidazione e alla riscossione del tributo e degli accessori (circolare 12/E/2003). Successivamente, era stato precisato che: in materia di imposta di successione, l’avviso di liquidazione risultava definibile con la chiusura delle liti pendenti quando con lo stesso non venivano riconosciute passività, riduzioni e detrazioni, perchè in tal caso l’ufficio procede a una rettifica della dichiarazione di successione (circolare 22/E/2003). Su tale principio è intervenuta anche di Cassazione, con la sentenza 2962/2006: l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, costituendo atto unico con il quale l’amministrazione esercita la pretesa tributaria, deve considerarsi atto impositivo e quindi rientra nell’ambito di applicazione della norma prevista all’articolo 16 della legge 289/2002. Pertanto, la controversia fiscale instaurata può essere chiusa attraverso la definizione delle liti pendenti.
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