Si avvicina la scadenza del 16 giugno e molti contribuenti sono impegnati in nuovi calcoli del saldo Irap alla luce di recenti sentenze di Cassazione e ultimi interventi delle Entrate. Inoltre, si è in attesa dell’udienza davanti alla Corte costituzionale sulla questione dell’indeducibilità dell’Irap dalla base imponibile dell’imposta sui redditi di imprese e lavoratori autonomi: la Corte dovrà stabilire se la deduzione fissata al 10% dal Legislatore è sufficiente o meno.
Sul fronte giurisprudenziale la Cassazione ha recentemente equiparato agenti e promotori finanziari ai professionisti ai fini dell’assoggettamento Irap. Pertanto, verrà permesso loro di non pagare Imposta regionale in assenza di autonoma organizzazione. Si ricorda che sussiste autonoma organizzazione quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, non è quindi inserito in strutture organizzative di terzi, e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività in assenza di organizzazione o si avvale, anche se occasionalmente, di lavoro altrui.
Sul versante Fisco le novità sono portate dalla circolare 27/E/2009, che spiega le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008, e dall’intervento dell’agenzia delle Entrate alla diretta Map (associazione di commercialisti che offre moduli per l’aggiornamento professionale) che si è svolta ieri a Roma.
In particolare, durante l’evento di ieri è stato chiarito dalle Entrate che:
- i compensi erogati dalle imprese agli amministratori essendo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente assumono rilevanza ai fini della nuova deduzione Irap del 10% dalla base imponibile Ires, mentre non rilevano i compensi se riconducibili tra i redditi di lavoro autonomo;
- ai fini della riduzione del cuneo fiscale connessa ai contributi assistenziali e previdenziali si deve seguire il principio di competenza e non di cassa e, dunque, considerare il costo sostenuto dal datore di lavoro in relazione al personale dipendente impiegato nel periodo d’imposta.
Infine, la circolare 27/2009 diffusa da qualche giorno dall’Agenzia ha spiegato che per le società di capitali, che dal 2008 applicano le regole basate sulla rilevanza dei valori contabili, assumono piena rilevanza i costi per i beni e servizi destinati al personale delle voci B.6 e B.7 del conto economico.
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