L’Ipab deve trasmettere i dati al sistema Tessera Sanitaria se l’utente chiede il documento fiscale

Pubblicato il 18 gennaio 2018

Con risoluzione n. 7 del 16 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) da parte di un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non.

L’istante precisa che l’attività svolta è esente da Iva e quindi è operativa la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione; pertanto non vengono emesse fatture per le rette pagate dagli utenti

La risoluzione spiega che, da un punto di vista soggettivo, le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani, ecc.), in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio-sanitari, sono tenute a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili, per la parte in cui rimangono a carico dell’utente.

Vige quindi l’obbligo per l’IPAB di trasmettere in via telematica, al Sistema TS, i dati delle spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili.

Occorre però considerare il punto di vista oggettivo, ossia che l’obbligo in esame riguarda i dati riferiti esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente.

Considerando che l’IPAB è dispensata dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, la risoluzione n. 7/2018 esclude che vi sia l’obbligo di trasmettere al Sistema TS i dati relativi alle prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali).

Però se il cittadino richiede l’emissione dei documenti fiscali, diventa obbligatorio trasmettere i dati al sistema TS.

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