L'Avvocato generale davanti alla Corte di giustizia Ue, ha depositato, ieri, le proprie conclusioni sulla causa C-2/08 del Fallimento Olimpiclub. Con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 2909 del codice civile italiano, l'Avvocato ha precisato che, la pronuncia definitiva su un periodo d'imposta diverso da quello all'esame del giudice (giudicato esterno) non può impedire a quest'ultimo di accertare correttamente e conformemente al diritto comunitario l'esistenza di pratiche abusive nella vicenda esaminata. Se tali conclusioni saranno accolte dalla Corte nella sua pronuncia definitiva, verrà ad incrinarsi il dogma dell'intangibilità del giudicato in virtù del principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno.
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