Una circolare ad emanazione dell’Inps, la numero 123 dell’11 dicembre 2009, con oggetto il “Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option.”, porta armonia nel trattamento previdenziale e contributivo delle stock option.
Per i piani deliberati fino al 4 luglio 2006, ad azioni assegnate entro il 24 giugno 2008, ai fini della contribuzione è esente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo corrisposto dal dipendente. L’esenzione è applicata se le azioni sono acquistate a prezzo minimo e il dipendente non deve possedere una rilevante partecipazione nella società.
Per i piani deliberati dal 5 luglio al 2 ottobre 2006, se le azioni sono state assegnate entro il 2 ottobre 2006, la differenza di cui sopra non si assoggetta a contribuzione. Ma per l’esenzione occorre rispettare altre condizioni: il lavoratore deve detenere le azioni per almeno cinque anni e il valore delle azioni non dev’essere superore alla retribuzione lorda annua percepita dal lavoratore.
Per le azioni assegnate oltre il 2 ottobre 2006, sino al 24 giugno 2008, per l’esenzione vale la solita regola, con condizioni ancora più stringenti: l’opzione può essere esercitata solo a tre anni dall’attribuzione delle azioni; al momento dell’esercizio dell’opzione la società dev’essere quotata in mercati regolamentati e il dipendente deve mantenere per almeno 5 anni dopo un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare versato dal dipendente.
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