L’Inps salva i ritiri “congelati”

Pubblicato il 16 gennaio 2008

Con la circolare n. 5 di ieri, l’Inps, d’intesa con il ministero del Lavoro, ha chiarito che il dipendente non è licenziabile fino alla finestra della vecchiaia, eliminando così il pericolo concreto, creato dal vuoto normativo tra la vecchia e la nuova disciplina del Welfare, che questi potesse trovarsi senza stipendio né pensione per un periodo fino a sei mesi. La legge n. 247/07, attraverso cui la decorrenza della pensione di vecchiaia è stata differita in quattro finestre annuali con cadenza trimestrale, non ha previsto infatti una deroga della legge 108/90 che dà alle imprese la facoltà di licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età. La circolare dell’Inps di ieri è intervenuta, dunque, a chiarire che le aziende non possono licenziare i lavoratori per raggiunti limiti di età prima dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia. È stato stabilito, inoltre, che le finestre non si applicheranno a coloro che alla data del 31 dicembre scorso avevano in corso il periodo di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui raggiungano i requisiti di età e di contribuzione dal 1° gennaio 2008 in poi. Naturalmente le finestre non si applicheranno neanche a chi ha deciso di restare in attività fino al 65° anno di età, pur avendo già maturato il diritto alla pensione di anzianità.

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