L’Inps, con la circolare n. 144 del 15 dicembre 2006 (il numero correto del documento verificato dalla Redazione KI è il 146, ndr), apre la strada all’istituto dell’autotutela. L’esercizio del potere di autotutela presuppone l’adozione di provvedimenti definitivi di competenza dell’Inps, pienamente efficaci, dei quali si intende verificare legittimità e regolarità. In tal modo, quando un provvedimento è stato assunto da un ente statale o pubblico erroneamente o in contrasto con la legge, c’è una possibilità per correre ai ripari, dato che tutti i provvedimenti nel settore pubblico devono essere caratterizzati soprattutto dalla legittimità. Per tali ragioni il Consiglio di amministrazione dell’Inps ha approvato, con delibera n. 275 del 27 settembre 2006, il regolamento che contiene la disciplina dell’autotutela, in linea con le disposizioni della legge 241/1990 e con la direttiva della presidenza del Consiglio del 17 ottobre materia di annullamento d’ufficio. Il regolamento disciplina le modalità di riesame in autotutela dei provvedimenti amministrativi, con riferimento a questi aspetti: annullamento d’ufficio, rettifica, riesame in sede di precontenzioso e convalida del provvedimento. Inoltre, sono previsti anche tempi certi per la conclusione del provvedimento stesso: 60 giorni per l’annullamento e/o la convalida, 30 giorni per la rettifica. L’Inps, inoltre, ricorda che il procedimento di autotutela non arresta né sospende i termini ordinari per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa e giudiziaria. Mentre responsabile del procedimento in questione è il direttore centrale o il direttore della sede presso cui opera l’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame. Il procedimento, infine, può essere avviato sia d’ufficio sia su iniziative di terzi che vi abbiano interesse.
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