L’Inps detta i codici per la riscossione rateale con l’F24

Pubblicato il 22 gennaio 2011 Con messaggio n. 1484 del 21 gennaio 2011, l’Inps interviene con chiarimenti e nuovi codici sul regime di riscossione dei crediti in vigore dal 1° gennaio 2011.

Con l’esecutività dell’avviso di addebito - 60 giorni per pagare, decorsi i quali l'agente della riscossione procede con l'espropriazione forzata, salvo opposizione con ricorso al tribunale entro 40 giorni dalla notifica - cambia la gestione delle rateazioni in fase amministrativa.

Il versamento delle rate accordate nel piano di ammortamento sarà effettuato con modello F24 con i codici:

- RC01 (crediti non ceduti) e DMDD (crediti ceduti) per i datori di lavoro obbligati all’Uniemens;

- AD (crediti ceduti e non ceduti) lavoratori autonomi artigiani;

- CD (crediti ceduti e non ceduti) lavoratori autonomi commercianti;

- DLAS (crediti ceduti e non ceduti) datori di lavoro agricoli e PC/CF;

- DLAA (crediti ceduti e non ceduti) lavoratori autonomi agricoli;

- COC (crediti non ceduti) committenti ed altri iscritti alla gestione separata;

- POC (crediti non ceduti) liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Nel messaggio è spiegato che la nuova modalità di gestione delle dilazioni trova applicazione sia per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2011 che per quelle già definite con l'accoglimento prima di tale data, che restavano in attesa di essere gestite con le vecchie modalità. E che in un successivo messaggio si comunicherà la sostituzione dei codici già in uso “RC01”, “COC” e “POC” con nuovi codici causale che consentiranno l’attivazione di apposite funzioni di controllo mensile della correntezza dei versamenti effettuati in conto rateazione.

Inoltre, è precisato che il requisito della regolarità della contribuzione corrente deve susistere per tutta la durata della rateazione e, comunque, laddove la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, affinché la rateazione possa essere concessa il contribuente dovrà fornire dimostrazione dell’avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente. In caso di irregolarità alla data di sottoscrizione o in mancanza della sottoscrizione nel termine di 10 giorni dall’emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contestualmente consegnato all’Agente della Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.
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