L’Inps, con messaggio n. 22939 del 10 settembre 2010, illustra il nuovo regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti, ex articolo 2 della legge 241/1990 (come modificata dall’articolo 7 della legge 69/09).
In merito alla fissazione dei termini, l’Istituto spiega che sono rivisti i termini di conclusione dei procedimenti di cui all’allegato A del regolamento di attuazione della legge 241/90; restano invece esclusi i termini per i procedimenti in autotutela e quelli determinati da ricorsi contro atti o provvedimenti amministrativi.
Se non verranno rispettati i termini di conclusione il cittadino verrà risarcito del danno ingiusto.
Tra le novità si segnala che l’estratto conto assicurativo deve essere consegnato a vista agli interessati.
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