Il lavoratore che non ha ricevuto dal datore di lavoro né l’informativa sulla riforma della previdenza complementare, né i modelli di scelta non è sollevato dagli obblighi imposti dal decreto legislativo 252/05, per cui la mancata indicazione sulla destinazione del suo Tfr nel semestre a disposizione concretizza il silenzio-assenso, con tutte le conseguenze che esso comporta. Il decreto legislativo 252/05 non prevede un impianto sanzionatorio e, pertanto, al datore che non rispetta le disposizioni non sono comminabili sanzioni. Tuttavia questo aspetto non deve indurre a ritenere che la norma sia trascurabile. Il datore di lavoro che ha omesso l’informativa, trascorso il semestre e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del lavoratore, deve eseguire i versamenti al fondo di settore o in via residuale a FondInps. Perdurando il suo disinteresse, egli si pone in situazione di inadempienza nei riguardi sia del fondo, sia del lavoratore che può far intervenire a sua tutela il Fondo di garanzia, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 80/92, solo se l’azienda si trova in una delle procedure concorsuali previste dalla legge. In alternativa il lavoratore può attivarsi nei confronti del datore, pretendendo l’esecuzione dei versamenti o chiedendo un risarcimento del danno. In ogni caso, nell’ipotesi di mancata attivazione del datore di lavoro, per evitare complicazioni, il lavoratore che intende esercitare la scelta deve compilare il modello “Tfr1” o “Tfr2”, scaricabile dal sito www.tfr.gov.it, e consegnarlo entro il 30 giugno ovvero entro sei mesi dall’assunzione al datore di lavoro, anche tramite posta.
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