Con sentenza n. 1136 del 19 gennaio 2009, la Corte di cassazione ha spiegato che l'accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, è ammesso anche “in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall'abnormità dell'espressione finale”. Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che aveva notificato, ad una società, un avviso di rettifica fondato su un accertamento induttivo in quanto vi erano delle incongruenze nella dichiarazione e sugli studi di settore: in particolare, era stato esposto in bilancio un risarcimento sinistri senza che fosse stata prodotta alcuna documentazione comprovante il danneggiamento subito.
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