L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 150 di ieri, chiarisce che la sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di un contribuente a causa della mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali, va applicata anche nel caso in cui il soggetto ha definito in via agevolata la sanzione principale e non sia stata irrogata una pena accessoria. Si ricorda che chi non adempie agli obblighi di legge in materia di Iva e imposte dirette ha la possibilità di definire le violazioni commesse con il pagamento di una somma nella misura di un quarto della sanzione applicata. Questo evita che il Fisco applichi una sanzione accessoria, ma non esclude la sanzione della sospensione della licenza che gode di una disciplina speciale.
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