L'indennità di mobilità va restituita tutta in caso di rioccupazione anche temporanea entro i 24 mesi dall’assegno

Pubblicato il 07 giugno 2010 La Cassazione, con sentenza n. 12746/2010 della Sezione lavoro, spiega che la rioccupazione, con contratto di lavoro subordinato nel settore privato o pubblico anche per un breve periodo, fa perdere al disoccupato il diritto all’indennità di mobilità, se il reimpiego avviene entro i 24 mesi successivi alla corresponsione.

Pertanto, le somme anticipate come indennità di mobilità devono essere restituite per intero all’Inps.

È precisato che se l'aiuto economico in un'unica soluzione e in via anticipata non è più funzionale allo stato di bisogno, in caso di temporanea rioccupazione come lavoratore subordinato durante i 24 mesi successivi all'erogazione, la somma percepita deve essere restituita interamente non solo in proporzione alla durata dell'occupazione svolta come dipendente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy