Con sentenza n. 2568 del 2009, la Cassazione è intervenuta sul tema delle partecipazioni societarie nei rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di separazione. I giudici di legittimità, in particolare, si sono pronunciati sul ricorso presentato da una donna contro la decisione con cui la Corte d'appello, in sede di divisione dei beni, aveva ritenuto che nell'elenco della comunione legale col coniuge, dal quale era separata consensualmente, dovesse essere ricompresa anche una quota di partecipazione che la stessa aveva in una società di persone. La Corte, nell'accogliere parzialmente il ricorso, ha spiegato che l'iniziale partecipazione di uno dei due coniugi a una società di persone e le successive sottoscrizioni di aumenti di capitale rientrano tra gli acquisti che, se effettuati in costanza di matrimonio, costituiscono oggetto di comunione legale anche se effettuati da uno solo, sempre che non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c. Ora, nel caso esaminato - precisano i giudici - la quota di partecipazione era stata acquistata dalla donna prima del matrimonio e, pertanto, non poteva rientrare nella comunione; per contro, gli incrementi, essendo relativi ad una partecipazione a società di persone, conservavano la loro natura originaria di crediti dei singoli soci nei confronti della società; pertanto - conclude la Corte - il loro utilizzo in esercizi successivi per un aumento di capitale sociale non può che averne determinato l'ingresso nella comunione legale.
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