Due consecutive sentenze della Ctr del Lazio (nn. 36, del 1° settembre 2005 e 97, del 2 settembre 2005) stabiliscono che il ricorso in appello va considerato inammissibile se l'incarico al difensore è limitato al giudizio di primo grado e che in caso di inesistenza dell'obbligazione tributaria, in seguito ad un errore del contribuente, s'applica il termine di prescrizione decennale del credito, ex articolo 37 del Dpr 602/73.
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