La Direzione centrale rischi dell’Inail, con la nota protocollo 6457 del 9 settembre 2010, interviene a chiarire che l'Istituto, con nota n. 6316/2010, non ha assolutamente cambiato i criteri di calcolo del premio nel caso di artigiano che svolga più di una attività. In tale documento, in risposta ad uno specifico quesito giunto da una Direzione Regionale, ci si limita a ricordare le istruzioni impartite dall'Istituto sulla materia nel corso degli anni, senza modificare in alcun modo i criteri fin d’ora adottati.
Pertanto, a correzione di quanto erroneamente diffuso dalla stampa, l’Inail con la nuova nota ribadisce che “nel caso sia possibile stabilire una demarcazione tra le due lavorazioni svolte dal titolare artigiano, dovrà essere indicata la presuntiva incidenza percentuale delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata, non nella misura fissa del 50%” e che "attesa l'estrema difficoltà di determinare le effettive percentuali di attività, la ponderazione deve essere calcolata in misura fissa in ragione del 50% per ciascuna delle due attività”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".