L’ex moglie che non ha mai ricevuto l’assegno di mantenimento dal marito ha titolo per ottenere l’assegno sociale dall’Inps. E’ questa la conclusione affermata dai giudici della Corte di cassazione, con sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010, che ha respinto le doglianze dell’istituto secondo cui qualunque altro tipo di reddito è incompatibile con la prestazione previdenziale.
Ma i giudici hanno sottolineato come l’incompatibilità rileva se il reddito sia stato effettivamente percepito. In realtà i giudici di merito hanno accertato che il marito, a causa delle sue disagiate condizioni economiche, non aveva mai corrisposto l’assegno di mantenimento alla ex moglie. Quindi anche se sussiste il diritto al mantenimento non può essere esclusa la possibilità di accedere all’assegno sociale se si accerta di non averlo mai ricevuto per incapienza del marito.
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