L’Imu di giugno ha modello, codici e modalità
Pubblicato il 13 aprile 2012
Due provvedimenti ed una risoluzione sono state emesse dalle Entrate ai fini del primo adempimento Imu, quello dell’acconto di giugno.
Con il
provvedimento prot. n. 2012/53906 del 12 aprile 2012, l’agenzia delle Entrate provvede a modificare l’F24 e l’F24 accise. Nei nuovi modelli, obbligatori dal 1° giugno 2013 e reperibili in formato cartaceo presso banche, Poste e agenti della riscossione ed in formato elettronico dal sito dell’agenzia, si sostituisce la dicitura Ici con Imu e la frase “detrazione Ici abitazione principale” diventa un’unica parola: “detrazione”. Per l’addebito su c/c l’Iban sostituisce i codici Abi e Cab. Nell’ottica dello smaltimento delle scorte cartacee dei vecchi modelli presso banche, Poste e agenti della riscossione, i contribuenti possono utilizzare sia i modelli nuovi che (preferibilmente) i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” utilizzando, però, i nuovi codici tributo.
Con il
provvedimento agenziale prot. n. 2012/53909 del 12 aprile 2012, si stabiliscono le modalità del versamento dell’Imu (imposta municipale propria). Alcune precisazioni:
- la via esclusiva è l’F24, cartaceo o elettronico;
- i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche;
- si dovranno utilizzare codici distinti per la quota (50%) di tributo dovuto allo Stato e per quella (50%) dovuta ai Comuni relativamente al pagamento dell’Imu sulla seconda casa.
Con la
risoluzione agenziale n. 35 del 12 aprile 2012, si istituiscono i codici tributo per il versamento, da utilizzare a decorrere dal 18 aprile 2012:
“3912”, denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”; “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”; “3914” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”; “3915” denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”; “3916” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”; “3917” denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”; “3918” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”; “3919” denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”; “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE”; “3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Inoltre, per chi ha ancora a che fare con l’Ici, sono stati mantenuti i codici relativi al versamento degli interessi e sanzioni Ici, ma sono stati aboliti i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904”, sostituiti dai codici tributo (da esporre sempre nella sezione Imu e altri tributi locali):
da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
l'abitazione principale”; da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli; da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”; da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
gli altri fabbricati”.
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