L’impresa artigiana “ComUnica” con un solo bollo

Pubblicato il 30 marzo 2010 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24 del 29 marzo 2010, chiarisce che per la presentazione telematica di “ComUnica” al registro delle imprese artigiane, con decorrenza 1° aprile 2010, il bollo previsto per gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine (quantificato dall’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642) si paga una volta sola. Dal momento che la successiva pratica d’iscrizione all’albo degli artigiani è solo una documentazione integrativa della prima non è dovuto per essa il pagamento di un ulteriore bollo.

Diversa dagli altri settori, quella relativa alle imprese artigiane è una procedura che prevede con la comunicazione unica l’iscrizione al registro delle imprese e solo successivamente, a seguito di ulteriori adempimenti, sempre per via telematica, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane. Proprio la successiva comunicazione contenente il numero di protocollo della prima pratica e i dati nei campi relativi all’albo imprese artigiane inviate all’Inps ed eventualmente all’Inail non deve essere assoggettata nuovamente all’imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all’imposta di bollo.

Inoltre, viene spiegato che non devono essere assoggettate all’imposta in oggetto le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica, che prima dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta, come la domanda per l’attribuzione della partiva Iva, gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
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