Con l’avvento degli “Ias per tutti”, il criterio di dipendenza ai fini della determinazione della base imponibile Ires, che accusa sintomi di ingiustificabile fragilità già nel sistema dell’Ires tradizionale, comporta ulteriori complessità. Se in virtù del principio di derivazione, si adottasse la base Ias quale punto di partenza per la determinazione della base imponibile Ires, riducendo le variazioni a quelle che risultano essenziali, dovrebbe di conseguenza ammettersi che il reddito Ias sia l’unico reddito di cui occuparsi, posto che quello che deriva dalle precedenti elaborazioni è stato dichiarato obsoleto e non più rispondente, in base alle norme Ue. Questi i primi effetti dell’improvvida decisione di estendere gli Ias ai bilanci d’esercizio.
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