Costituisce “discriminazione indiretta” il limite staturale di 160 cm prescritto da Trenitalia, nell'assunzione di personale con qualifica di Capo Servizio Treno.
Detto limite non è oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità rispetto alle mansioni di cui alla qualifica di riferimento.
E' questa la conclusione a cui è giunta la Corte d'appello di Roma e che è stata, da ultimo, condivisa dalla Corte di Cassazione, nel testo della sentenza n. 3196 del 4 febbraio 2019.
Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto che in questa valutazione i giudici di merito avessero esattamente applicato il principio di diritto secondo cui, in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, spetta al giudice ordinario apprezzarne, incidentalmente, la legittimità, ai fini della eventuale disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.
E' l'organo giudicante che può apprezzare, ovvero, il contrasto della previsione sul limite di statura con il principio di uguaglianza, nel caso questa presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime.
Nella specie, era stato riconosciuto che l'azienda non aveva, come avrebbe dovuto, provato la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere, al fine di dimostrare una congrua giustificazione della statura minima in riferimento alle mansioni di Capo Servizio Treno.
La Corte territoriale, in questo contesto, aveva compiuto un accertamento incensurabile in sede di legittimità, di sindacato di ragionevolezza nell'individuazione e disapplicazione della norma discriminatoria indiretta.
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