Limite al ricorso d’urgenza

Pubblicato il 05 luglio 2006

Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza 16 maggio ritenuto che quando l’azienda non presenta i requisiti dimensionali, occupando un numero inferiore a sedici dipendenti, il lavoratore licenziato non può ricorrere al Giudice in via d’urgenza per far valere la reintegrazione. Pur accogliendo le censure mosse al licenziamento, spiega infatti l’ordinanza, unico effetto a potersi configurare è l’illegittimità del licenziamento impugnato, con conseguenze meramente patrimoniali. Non anche la reintegrazione nel posto di lavoro. Nel caso affrontato in giudizio, s’è dunque ritenuto non sussistere motivo d’urgenza e che il procedimento difettasse del requisito fondamentale del “periculum in mora”, cioè il fondato timore che, durante in tempo del processo ordinario, il diritto fatto valere fosse minacciato da un imminente ed irreparabile pregiudizio.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy