Limite al ricorso d’urgenza

Pubblicato il 05 luglio 2006

Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza 16 maggio ritenuto che quando l’azienda non presenta i requisiti dimensionali, occupando un numero inferiore a sedici dipendenti, il lavoratore licenziato non può ricorrere al Giudice in via d’urgenza per far valere la reintegrazione. Pur accogliendo le censure mosse al licenziamento, spiega infatti l’ordinanza, unico effetto a potersi configurare è l’illegittimità del licenziamento impugnato, con conseguenze meramente patrimoniali. Non anche la reintegrazione nel posto di lavoro. Nel caso affrontato in giudizio, s’è dunque ritenuto non sussistere motivo d’urgenza e che il procedimento difettasse del requisito fondamentale del “periculum in mora”, cioè il fondato timore che, durante in tempo del processo ordinario, il diritto fatto valere fosse minacciato da un imminente ed irreparabile pregiudizio.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito di imposta produzione cinematografica e audiovisiva, aperta sessione 2024

30/10/2024

Nuove regole antiriciclaggio per cripto-attività

30/10/2024

Bando Brevetti+, chiusura sportello

30/10/2024

Indeducibilità IMU da IRAP: la Corte costituzionale conferma

30/10/2024

Modello 770/2024 e CU autonomi: scadenza il 31 ottobre 2024

30/10/2024

Decreto Flussi: ecco le regole per l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

30/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy