Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza 16 maggio ritenuto che quando l’azienda non presenta i requisiti dimensionali, occupando un numero inferiore a sedici dipendenti, il lavoratore licenziato non può ricorrere al Giudice in via d’urgenza per far valere la reintegrazione. Pur accogliendo le censure mosse al licenziamento, spiega infatti l’ordinanza, unico effetto a potersi configurare è l’illegittimità del licenziamento impugnato, con conseguenze meramente patrimoniali. Non anche la reintegrazione nel posto di lavoro. Nel caso affrontato in giudizio, s’è dunque ritenuto non sussistere motivo d’urgenza e che il procedimento difettasse del requisito fondamentale del “periculum in mora”, cioè il fondato timore che, durante in tempo del processo ordinario, il diritto fatto valere fosse minacciato da un imminente ed irreparabile pregiudizio.
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