Il ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, fornisce due chiarimenti sul regime “de minimis”:
- non si può applicare al contratto di inserimento, per cui la riduzione contributiva superiore al 25% spetta solo se ricorrono le condizioni previste dalla legislazione nazionale e dal regolamento Ce 2204/02;
- nel conteggio dell’intero costo annuo salariale del dipendente, a cui deve essere rapportato l’aiuto (che non può eccedere il 50% o 60%, nel caso di disabili, del costo affinché l’agevolazione superiore al 25% sia legittima) si devono includere tutti i contributi, anche quelli dovuti all’Inps ed all’Inail.
La risposta al primo quesito deriva dal fatto che nel Dlgs 251 del 2004, che corregge l’articolo 59 del Dlgs 276/03, in riferimento alle agevolazioni economiche per i contratti di inserimento, manca un espresso riferimento al regolamento CE 69/01 sugli aiuti di importanza minore, che prevede il “de minimis”.
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