L’Ici grazia le coop agricole

Pubblicato il 12 marzo 2007

Sempre in base alla Finanziaria 2007 sono “salve” anche le cooperative agricole di trasformazione che possono considerarsi tra i beneficiari del recupero dell’Ici.  Secondo il comma 164, art. 1, della legge in oggetto, infatti, è stata estesa la possibilità di richiesta di rimborso per somme versate e non dovute, portando il periodo per effettuare tale richiesta da tre a cinque anni. Sul tema si è a lungo discusso. Tuttavia, dopo alcune recenti pronunce giurisprudenziali si è assistito ad una presa di posizione netta a favore delle cooperative agricole di trasformazione. Sia la giurisprudenza di merito che di legittimità hanno più volte appoggiato la società contribuente, riconoscendo alla cooperativa agricola l’esenzione da Ici per i fabbricati industriali nei quali si realizza la trasformazione dei prodotti dei soci. Ciò in quanto l’opificio della suddetta tipologia di cooperativa è da classificare come “rurale” essendo strumentale all’attività agricola e, quindi, privo di autonomo rilievo tributario, essendo già tassato il terreno dei soci conferenti. In altri termini, la cooperativa opererebbe come soggetto “trasparente” in favore dei propri soci, come fosse un semplice prolungamento dell’attività dei singoli soci agricoltori. Ma per potere definire una cooperativa agricola, la giurisprudenza ha più volte sottolineato la necessità della presenza di requisiti oggettivi, che devono sussistere accanto ad alcuni requisiti di carattere soggettivo. Così per potere definire la ruralità o meno di un fabbricato (requisito che farebbe scattare l’esenzione Ici ai sensi dell’ultima manovra finanziaria) è necessario verificare, al di là delle caratteristiche intrinseche e strutturali dello stesso, la destinazione allo svolgimento di attività agricole e, quindi, la sua strumentalità.

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