Licenziato per l’uso esagerato
Pubblicato il 08 dicembre 2008
Il Tribunale di Milano si è trovato ad affrontare un problema ormai frequente sui posti di lavoro: l’accesso a Internet durante l’orario di lavoro e mediante l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dell’azienda. Con pronuncia del 15 maggio 2007, il giudice del lavoro ha dichiarato legittimo il licenziamento di un dipendente, che aveva trascurato ripetutamente i propri incarichi di sorveglianza di uno stabile per connettersi a siti web di vario genere, utilizzando un computer della reception che doveva servire esclusivamente per operazioni interne alla struttura. Il dipendente agendo volontariamente, in violazione dei propri doveri di correttezza e buona fede e dei suoi doveri specifici di diligenza e fedeltà, ha posto in essere una condotta che va fatta rientrare nel concetto di giusta causa. Di conseguenza, il licenziamento è motivato anche perché con il suo comportamento colpevole il lavoratore ha messo in pericolo l’azienda, esponendola al rischio di veder venir meno la fiducia da parte del cliente nei suoi confronti e dover così anche risarcire eventuali danni. Diverse sono le conclusioni a cui è giunto, invece, il Tribunale di Perugia (ordinanza del 19 maggio – 24 maggio 2006), che ha ritenuta ingiusta l’irrogazione dell’estrema sanzione disciplinare consistente nel licenziamento di un lavoratore, per il fatto che l’utilizzo improprio a fini personali degli strumenti informatici aziendali non ha provocato un calo del rendimento dello stesso o danni patiti a seguito dell’attività del dipendente. Analoga posizione è stata presa dal Tribunale di Firenze (n. 1218 del 7 gennaio 2008), che ha annullato un licenziamento disciplinare per fatto analogo, ritenendo sproporzionata la sanzione.