Licenziamento, valida la comunicazione via e-mail della cessazione del rapporto di lavoro

Pubblicato il 20 febbraio 2018

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, ha sancito la legittimità dell’utilizzo della e-mail per comunicare ad un dipendente il licenziamento.

In merito ai requisiti formali previsti a tutela del lavoratore licenziato, si ricorda che la legge n. 604 del 15 luglio 1966, all’articolo 2, stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, pena l’inefficacia dello stesso.

Proprio da quanto prescritto dal citato articolo 2, nasce la questione circa l’assimilabilità della comunicazione del licenziamento a mezzo e-mail alla “comunicazione per iscritto” pretesa dalla legge a tutela del dipendente.

Il principio

Dovendosi pronunciare sulla validità della comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro tramite posta elettronica, i giudici di ultima istanza hanno stabilito che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, pertanto, anche mediante invio di una e-mail”.

A corredo della decisione, la Corte ha, tra l’altro, precisato che:

In definitiva, alla luce di tali elementi provanti la ricezione, ad opera del lavoratore, della decisione aziendale circa la cessazione del rapporto di lavoro, la sentenza n. 29753/2017 conclude affermando che il licenziamento intimato al lavoratore via e-mail è efficace perché il messaggio di posta elettronica – esattamente come la lettera cartacea – è idoneo ad integrare i requisiti della forma scritta prescritti dalla legge n. 604/1966.

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