La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, ha sancito la legittimità dell’utilizzo della e-mail per comunicare ad un dipendente il licenziamento.
In merito ai requisiti formali previsti a tutela del lavoratore licenziato, si ricorda che la legge n. 604 del 15 luglio 1966, all’articolo 2, stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, pena l’inefficacia dello stesso.
Proprio da quanto prescritto dal citato articolo 2, nasce la questione circa l’assimilabilità della comunicazione del licenziamento a mezzo e-mail alla “comunicazione per iscritto” pretesa dalla legge a tutela del dipendente.
Dovendosi pronunciare sulla validità della comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro tramite posta elettronica, i giudici di ultima istanza hanno stabilito che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, pertanto, anche mediante invio di una e-mail”.
A corredo della decisione, la Corte ha, tra l’altro, precisato che:
con comunicazione via mail, il datore di lavoro aveva trasmesso in allegato l’atto di licenziamento;
la comunicazione era stata ricevuta dal lavoratore, come dimostrato dal contenuto delle successive e-mail da lui inviate ai colleghi di lavoro, nelle quali egli raccontava l’interruzione per volontà datoriale del suo rapporto di lavoro.
In definitiva, alla luce di tali elementi provanti la ricezione, ad opera del lavoratore, della decisione aziendale circa la cessazione del rapporto di lavoro, la sentenza n. 29753/2017 conclude affermando che il licenziamento intimato al lavoratore via e-mail è efficace perché il messaggio di posta elettronica – esattamente come la lettera cartacea – è idoneo ad integrare i requisiti della forma scritta prescritti dalla legge n. 604/1966.
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