La corte di Cassazione - sentenza 16322 del 13 luglio 2009 – esamina il caso di una lavoratrice con mansioni di cuoca licenziata in tronco che ha chiesto, a titolo di risarcimento, che il datore di lavoro fosse condannato al pagamento delle differenze retributive spettanti dalla data del licenziamento a quella della sentenza.
Benché il licenziamento illegittimo/inefficace dia al lavoratore il diritto alla dichiarazione di nullità del recesso e al risarcimento del danno conseguente, questo non coincide necessariamente col pagamento degli importi corrispondenti alle retribuzioni non percepite, se non in quanto si identifichino nel danno e nei limiti in cui coincidano con quest'ultimo.
Concludono perciò i giudici di legittimità che la lavoratrice non ha diritto a retribuzioni per i periodi in cui non ha lavorato, ma che in assenza di altra prestazione lavorativa ella abbia diritto al risarcimento del danno identificato proprio con la retribuzione non percepita.
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