L'articolo 3 della Legge n. 604/66 stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo è generato da ragioni che riguardano l'attività produttiva, il suo regolare funzionamento e l'organizzazione del lavoro.
Su questa base, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento è da ritenere legittimo se finalizzato al miglioramento del profitto aziendale, che altro non è che lo scopo lecito per il quale l'imprenditore svolge l'attività d'impresa.
Nella sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, che si conforma a precedenti giurisprudenziali in materia, i giudici hanno escluso, dunque, che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo il datore di lavoro debba provare la sussistenza di situazioni sfavorevoli o di spese notevoli di carattere straordinario, cui sia necessario dover far fronte. E', invece, sufficiente che il licenziamento sia determinato dalle ragioni sopra descritte, tra le quali quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, o anche quelle dirette ad un aumento della redditività dell’impresa.
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